Questo disegno di legge è stato creato per la Regione Lazio e fa riferimento a specifiche Leggi
Regionali del Lazio. Non è possibile dunque presentarlo così come è scritto in altre Regioni.
E' al contrario abbastanza semplice modificarlo per adeguarlo ad altre Regioni o addirittura a
Comuni.
Proposta di Legge Regionale
Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.
PREAMBOLO
DARE ATTUAZIONE ALLA COSTITUZIONE ART. 47, COMMA 2
“(La Repubblica) favorisce l’accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell’abitazione (omissis…)”
Fino ad oggi non è stato varato alcun provvedimento che realmente abbia favorito l’accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, come impone la costituzione della Repubblica
Italiana.
Preso atto dell’emergenza casa – da tutti riconosciuta – che flagella soprattutto le grandi città, non
sembra più rinviabile l’impostazione di un progetto attuativo del dettato costituzionale, che disponga
perché anche i meno abbienti possano accedere alla proprietà dell’abitazione, pagando una rata
di mutuo sostenibile, che abbia un impianto sociale e che da un lato favorisca l’accesso alla proprietà
delle fasce di popolazione a basso reddito e dall’altro garantisce lo stato da abusi e speculazioni.
Arrtt.. 1
La presente legge è istitutiva dei Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, dipartimenti, dotati di
propria autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, da inserirsi all’interno delle
Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, secondo quanto disposto dalla LR 30/03, art.
2, con specifiche funzioni atte a garantire la realizzazione e la vendita, con la formula del “mutuo
sociale”, di manufatti di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.
Intende altresì affermare il principio in base al quale tutto il patrimonio immobiliare destinato
all’assistenza abitativa, deve entrare nella sfera della proprietà dei legittimi assegnatari, attraverso
assegnazioni, per gli stabili di nuova costruzione, ovvero attraverso cessioni, così come disposto
dal’art 6, con la formula del “mutuo sociale”.
Arrtt.. 2
((Prriinciipii))
I Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, da qui dipartimenti, hanno lo scopo di garantire il
diritto alla proprietà della casa a tutti i coloro i quali siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti
dall’art. 5 comma 2, secondo quanto stabilito dalla LR 12/99 art. 10. Le funzioni genericamente
assegnate alle ATER dalla LR 30/02 art. 3, comma 1, lettere d) ed e), devono intendersi trasferite
ai rispettivi dipartimenti.
I quartieri di nuova costruzione dovranno rispondere a criteri di bio architettura tradizionale, a
bassa densità abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e spazi
comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli abitanti.
Proposta di Legge Regionale
per il Mutuo Sociale
Arrtt.. 3
((Funziionii e compiittii))
1. I dipartimenti hanno la specifica funzione di attuare le indicazioni ricevute dai comuni, ex LR
12/99 art. 4, comma 1, lettera d, così come recepite ai sensi della LR 30/03 art. 5, comma 1, lettera
a, attraverso l’edificazione di quartieri, nel rispetto di quanto disposto dal piano urbanistico, e
secondo i principi di cui all’art. 2, comma 2.
2. a tal fine si prevede l’autonomia finanziaria, di bilancio e gestionale rispetto ai rispettivi ATER di
appartenenza. Tutti i beni demaniali trasferiti alla Regione, dovranno annualmente essere iscritti
nello stato patrimoniale dei dipartimenti, con la legge di bilancio regionale. Stessa sorte spetta al
fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ex LR 12/99 art. 14, in ragione
non inferiore ai due terzi. Ai dipartimenti è concessa facoltà di reperire fondi anche dal mercato
privato ovvero da aziende pubbliche, per mezzo di convenzioni, sponsorizzazioni ed analoghe
formule contrattuali, secondo la logica dell’integrazione tra settori pubblico e privato.
3. le procedure di evidenza pubblica di cui alla LR 30/02, art. 3, comma 2, dovranno costituire, per
le aziende appaltatrici, semplice prestazione di servizi. In nessun caso gli aggiudicatari del bando
entrano in possesso del manufatto edile, che invece è iscritto nell’attivo patrimoniale del dipartimento.
La procedura di aggiudicazione non potrà prevedere ribassi, in quanto il valore del manufatto
dovrà coincidere con il suo prezzo di costo – calcolato sulla base di costo di materiali di qualità
e di mano d’opera qualificata – e dovrà tener conto unicamente della rispondenza del progetto
ai principi di cui all’art. 2, della capacità realizzativa e innovativa dell’impresa, dell’impatto occupazionale
e ambientale e di altri criteri stabiliti di volta in volta. Al termine della costruzione, di tutti
i locali commerciali individuati dal progetto, verranno assegnati con il vincolo della destinazione
stabilita, in sede di aggiudicazione, secondo le indicazioni del comune su cui l’immobile insiste.
Arrtt.. 4
((Muttuo Sociialle))
Le competenze dei comuni e degli ATER – LR 12/99 artt. 4 e 5 – restano invariate. La formula dell’assegnazione
subisce invece una radicale modificazione, in quanto, secondo il disposto dell’art. 2,
configurata come vero e proprio passaggio di proprietà.
La rata mensile versata dagli assegnatari rappresenta una quota, in nessun caso superiore ad un
quinto del reddito del nucleo assegnatario, secondo la configurazione prevista dalla LR 12/99, art.
11, comma 5, del totale del debito – calcolato aggiungendo al costo di costruzione dell’alloggio la
quota interessi sulla base del tasso ufficiale annualmente adeguato – ripartito secondo piani di
ammortamento “personalizzati”, appunto, sulla base del reddito familiare e, se necessario, rimodulato
secondo le variazioni di reddito disponibile.
Se tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare risultano disoccupati, la famiglia può dichiarare
lo stato di “totale disoccupazione” ed il pagamento delle rate viene sospeso senza che si perda il
diritto di proprietà. La famiglia riprenderà il pagamento delle rate quando tornerà ad avere introiti
economici.
Estinto il finanziamento, il novantacinque per cento dell’alloggio entra nella piena disponibilità della
famiglia assegnataria; il restante cinque per cento resta di proprietà del dipartimento, il quale provvede
ad iscriverlo in bilancio quale attività patrimoniale indisponibile. La quota di proprietà del
dipartimento tuttavia costituisce vincolo nei confronti degli assegnatari, i quali, in alcun modo, possono
alienare, affittare, concedere, a qualsiasi titolo, prestare in garanzia o ipotecare l’immobile a
terzi.
L’immobile ottenuto con la formula del mutuo sociale è economicamente inerte. I successivi passaggi
che caratterizzeranno la vita del bene saranno sempre soggetti a verifica da parte del dipartimento,
secondo quanto disposto dal regolamento attuativo.
Arrtt.. 5
((rrequiissiittii ssoggettttiivii perr ll’’accesssso))
Per i requisiti soggettivi vale quanto disposto dalla LR 12/99, agli artt. 11, 12 e 13, fatte salve alcune
modificazioni:
1. all’art. 11, comma 1, lettera a), va aggiunto, per i cittadini stranieri, l’obbligo di soggiorno che si
protrae da non meno di anni cinque.
2. l’art. 11, comma 1, lettera b), va integrato con l’espressa previsione che la residenza anagrafica
debba ricadere all’interno del territorio regionale.
3. l’art. 11, comma 1, lettera c), va integrato con un’altra figura: quella dell’intestario di mutuo ipotecario,
destinato all’acquisto della prima casa, titolare di unico rapporto di lavoro a tempo determinato.
4. all’art. 11, comma 1, lettera f), viene abrogato il passaggio relativo ad eventuali occupazioni senza
titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.
5. all’art. 13, comma 1, la lettera e) viene integralmente sostituita con la dicitura “mancato pagamento
della quota di mutuo sociale in presenza di introiti economici accertati”.
Arrtt.. 6
((alliienaziione dell pattrriimoniio iimmobiilliiarre rregiionalle))
l’intero patrimonio immobiliare, attualmente disponibile nel patrimonio della Regione ovvero delle
ATER, deve essere alienato, secondo i piani disposti dalla LR 12/99 e successive modificazioni, con
la formula del mutuo sociale, ai legittimi assegnatari. Il prezzo di vendita sarà calcolato decurtando
dal valore dell’immobile, l’ammontare di quanto già versato a titolo di canone. L’importo eventualmente
residuo, sarà ripartito in rate mensile secondo il meccanismo previsto dall’art. 4, comma 1.